Sez. 5, Sentenza n. 29757 del 21/05/2010 Ud. (dep. 28/07/2010) Rv. 248262 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Contratto di "leasing" - Disponibilità di fatto del bene da parte dell'utilizzatore poi fallito - Necessità ai fini della configurabilità della distrazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", è necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 216 l. fall. che l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilità di fatto del bene. (fattispecie in tema di cessione di contratto di leasing in realtà mai portato ad esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)