Sez. U, Sentenza n. 3184 del 18/02/2015 (Rv. 634085 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dell'avvocato - Presupposti - "Strepitus fori" - Requisiti - Concretezza ed attualità - Necessità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di giudizio disciplinare nei confronti dell'avvocato, lo "strepitus fori", quale presupposto della sospensione cautelare dall'attività, ai sensi dell'art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere effetto concreto ed attuale dell'imputazione penale del professionista, sicché il consiglio dell'ordine non può adottare la misura sospensiva per evitare un clamore soltanto prevedibile o solo astrattamente collegato al processo penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)