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Sez. U, Sentenza n. 19711 del 13/11/2012 (Rv. 623989 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sanzioni disciplinari - Fatto costituente reato - Pendenza di procedimento penale - Art. 43, terzo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 - Portata - Attribuzione al consiglio dell'ordine del potere di disporre in via cautelare la sospensione dell'attività professionale - Valutazione autonoma dell'indagine demandata al giudice penale della incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623989-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l'art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell'ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall'attività professionale, sulla base di una valutazione d'incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell'incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall'attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) e con riguardo allo "strepitus fori", testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani ed ancora attuale, non avendo rilievo, pertanto, il tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l'adozione della misura cautelare in sede disciplinare, né la circostanza che il relativo procedimento sia stato da tempo avviato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)