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Sez. 5, Sentenza n. 2064 del 12/10/1984 Cc. (dep. 06/12/1984) Rv. 166985 - 01

AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 74 COD. PROC. PEN. (ARCHIVIAZIONE) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24, 111 E 112 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166985-01

AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 74 COD. PROC. PEN. (ARCHIVIAZIONE) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24, 111 E 112 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 cod. pen. (decreto di archiviazione), in relazione agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dedotta sull'assunto che tale norma precluderebbe il diritto della persona offesa di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, in particolare, della propria reputazione e che la stessa norma consentirebbe al pubblico ministero di eludere l'Obbligo di iniziare l'Azione penale senza l'adeguata motivazione prescritta per tutti i provvedimenti giurisdizionali. Il decreto di archiviazione, infatti, non esclude l'accertamento della responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., da parte del giudice civile, sia pure con le previste limitazioni, che, non essendo preclusive del diritto potestativo di agire in giudizio, da intendersi esercitabile nei limiti derivanti dall'ordinamento e nello ambito delle relative norme, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Quanto alla violazione dell'art. 111 della Costituzione, si deve osservare che esso prevede l'Obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, tra i quali non rientra il decreto di archiviazione. Infine l'Obbligo, previsto dall'art. 112 della Costituzione, per il pubblico ministero di esercitare l'Azione penale, non esclude, bensì postula, un correlativo potere-dovere di richiesta dell'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della "notitia criminis". (V mass n 159242; (V mass n 159244).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 112, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)