Sez. U, Sentenza n. 6 del 26/03/1983 Cc. (dep. 26/05/1983) Rv. 159244 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - INOPPUGNABILITÀ - RAGIONI - INESISTENZA DI EFFICACIA PRECLUSIVA IN SEDE PENALE E CIVILE.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - INOPPUGNABILITÀ - RAGIONI - INESISTENZA DI EFFICACIA PRECLUSIVA IN SEDE PENALE E CIVILE.*
Il decreto di archiviazione ex artt. 74 cod. proc. pen. e 28 legge 22 maggio 1975, n. 152, è inoppugnabile agli effetti penali e civili; e ciò non tanto per il principio della tassatività di cui all'art. 190 cod. proc. pen. quanto per il fatto che il provvedimento in esame non ha efficacia preclusiva dell'Azione penale, che può essere iniziata in qualsiasi momento, e dell'Azione civile, ben potendo il giudice civile autonomamente accertare la sussistenza dell'illecito e quindi riconoscere la pretesa risarcitoria o restitutoria spettante a colui che ha subito le conseguenze dannose di quell'illecito. (Conf mass n 137083; (Conf mass n 142999).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)