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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 215 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:215
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15536

  • Libertà personale dell'imputato
  • Arresto in flagranza
  • Convalida da parte del p. m.
  • Necessità della conferma della convalida
  • Attribuzione della competenza al G.I.
  • Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto proposta in via meramente astratta ed ipotetica, dato che il giudice istruttore - non investito, ai sensi dell'art. 7 l. n. 330/1988, della cognizione in ordine alla "conferma" del provvedimento di convalida dell'arresto disposto dal pubblico ministero - non era stato chiamato ad applicare la norma di cui si contesta la legittimità. - S. nn. 115/1983, 300/1983, 146/1985, 117/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dopo aver convalidato l'arresto di Pistis Raffaele, invece di richiedere al giudice istruttore la "conferma" prevista dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, gli ha trasmesso gli atti domandandogli di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 5 agosto 1988, n. 330; che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt.13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art.7 della legge 5 agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è stata proposta senza che il giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 dicembre 1988, n. 330, della cognizione in ordine alla "conferma" del provvedimento di convalida adottato dal pubblico ministero, il quale si era, anzi, riservato "di esprimere (ai sensi dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza, che, quindi, il detto giudice fosse stato chiamato ad applicare la norma di cui si contesta la legittimità; che, pertanto, la questione risulta proposta in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del 1983, n. 146 del 1985, n. 117 del 1987);
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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