Sez. 5, Sentenza n. 7 del 26/04/1989 Cc. (dep. 09/05/1989) Rv. 181304 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - NOZIONE - PROVVEDIMENTI AFFETTI DA VIZI RICONDUCIBILI AL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE - NATURA DI ATTI NULLI - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - NOZIONE - PROVVEDIMENTI AFFETTI DA VIZI RICONDUCIBILI AL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE - NATURA DI ATTI NULLI - FATTISPECIE.*
Provvedimenti inesistenti sono solo quelli in ordine ai quali è da escludersi la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale, ovvero quelli pronunciati in condizioni di Mancanza di un rapporto processuale. Sono invece non inesistenti, ma nulli, ai sensi dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., i provvedimenti affetti da vizi che siano riconducibili al difetto di legittimazione del giudice, si riflettano essi sulla capacità generica di Esercizio dell'attività giurisdizionale che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione (realizzata con la destinazione all'ufficio e l'immissione nell'Esercizio delle funzioni), ovvero sulla capacità specifica che riguarda la Costituzione del giudice nel singolo processo e presuppone la composizione del collegio con il numero di membri stabilito dalla legge, l'osservanza dei modi prescritti dalla stessa e l'assenza di condizioni specifiche di incompatibilità. (nella fattispecie non è stato considerato inesistente il provvedimento di archiviazione emesso dallo speciale collegio di cui all'art. 7 legge 16 gennaio 1989 n. 1, in ordine alla Costituzione del quale erano stati denunciati alcuni vizi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)