diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 17304 del 04/10/1989 Ud. (dep. 04/10/1989) Rv. 182817 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ALTRA CORTE O ALTRA SEZIONE DELLA STESSA CORTE - RATIO - PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182817-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ALTRA CORTE O ALTRA SEZIONE DELLA STESSA CORTE - RATIO - PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*

La sentenza pronunciata in fase di rinvio dalla stessa Sezione della Corte d'appello la cui sentenza sia stata annullata, non è nulla. Invero, considerato che la nullità non è espressamente prevista dall'art. 543 cod. proc. pen., l'irregolarità in esame non può farsi rientrare nell'art. 185 n. 1 stesso codice, non essendo configurabile un'incapacità generica del giudice, posto che la capacità del giudice attiene alla sussistenza dei requisiti richiesti dalle Disposizioni dell'ordinamento giudiziario per l'Esercizio in generale delle funzioni. L'irregolarità suddetta non può neppure essere ricondotta alla categoria dell'incompetenza funzionale - la quale non trova un'esplicita regolamentazione nella legge processuale e si concretizza nella ripartizione della potestà giurisdizionale fra i vari organi in relazione alla capacità specifica del giudice con riguardo a tipicizzate attività processuali ed all'organizzazione degli uffici giudiziari - giacché la norma dell'art. 543 nn. 2, 3, 4 cod. proc. pen., disciplinando l'annullamento con rinvio, definisce i criteri per l'individuazione del giudice chiamato a celebrare il nuovo giudizio, ispirandosi all'unica ratio di evitare che l'organo giudicante in fase di rinvio sia lo stesso che ha pronunciato la sentenza annullata, al fine di prevenire le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 61 cod. proc. pen., con la conseguenza, quindi, che è la diversità dei componenti del collegio che sostanzialmente rileva e rende differente la Sezione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza annullata. (V mass n 181304; (V mass n 179636; (V mass n 168686; (V mass n 119602; (V mass n 102278 (Conf mass n 145763; (Conf mass n 116841; (contra mass n 168530; (contra mass n 103335).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 543 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 543 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)