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Sez. U - , Ordinanza n. 25039 del 16/09/2021 (Rv. 662247 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Concessione di derivazione di acque pubbliche derivazione di acque ad uso irriguo - Prescrizioni in caso di rilevato superamento dei limiti della soglia di contaminazione - Individuazione del destinatario - Principio “chi inquina paga” - Applicabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2021-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662247-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE

Le prescrizioni che, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale finalizzata al rilascio di una concessione di derivazione di acque ad uso irriguo, impongano, in caso di rilevato superamento dei limiti di concentrazione, di adottare tecniche di rimozione degli inquinanti e di attivare procedure di abbattimento dei contaminanti, anche laddove esse si rivelino solo successivamente, in caso di rilevato superamento, necessarie al ripristino delle soglie massime di contaminazione, non possono avere come destinatario il concessionario richiedente, poiché, in quanto implicanti misure di riparazione primaria, debbono far carico unicamente al responsabile della contaminazione, qualora individuato, in forza del principio "chi inquina paga".

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 239, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)