Sez. U - , Sentenza n. 3077 del 01/02/2023 (Rv. 667187 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI | Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Conseguenze - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Imposizione al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento - Esclusione - Fondamento. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE - In genere.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 244, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 21/04/2004 num. 35 art. 8 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)