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Sez. 4, Sentenza n. 32222 del 05/06/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244431 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Graduazione delle colpe concorrenti - Obbligo di articolata motivazione - Esclusione - Valutazione delle modalità del sinistro e raffronto delle condotte dei soggetti coinvolti - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244431-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE

In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta "stradale", il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)