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Sez. 4, Sentenza n. 1196 del 16/12/1994 Ud. (dep. 07/02/1995) Rv. 201070 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe | Reato di cui agli artt. 589, 590 cod. pen. - Concorso di colpa della persona offesa - Apprezzamento della graduazione delle colpe concorrenti con criteri di approssimazione - Obbligo di articolata motivazione sulla quantificazione del concorso di colpa - Esclusione - Considerazione delle modalità inerenti al sinistro e raffronto delle condotte dei soggetti - Sufficienza.
Stato
decisa il 1994-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201070-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe

Qualora sia riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa del reato di cui agli artt. 590 e 589 cod. pen., la graduazione delle colpe concorrenti non può essere determinata con certezza e deve necessariamente essere apprezzata dal giudice di merito con criteri di approssimazione. Non richiedendo tale graduazione, per sua natura, un'articolata motivazione che dia conto di una percentuale invece di un'altra, l'obbligo relativo deve ritenersi soddisfatto quando risulti che i giudici di merito, nel quantificare il concorso di colpa, hanno tenuto presente le modalità inerenti al sinistro e hanno sostanzialmente messo a confronto le condotte dei soggetti coinvolti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)