diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7500 del 20/04/2004 (Rv. 572184 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione ex art. 115, comma secondo, cod. proc. civ. - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572184-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il "notorio", al quale allude il secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle nozioni di comune esperienza, tra le quali non possono rientrare le cognizioni tecniche (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, per desumere l'elevata velocità di una vettura dalla circostanza che due strisce di legno ne avevano attraversato il parabrezza e il lunotto, aveva ritenuto notoria non la natura chimica dei materiali, ma la particolare robustezza e resistenza agli urti del parabrezza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)