Sez. 3, Sentenza n. 5680 del 05/05/2000 (Rv. 536196 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Acquisizioni specifiche di natura tecnica ed elementi valutativi richiedenti il preventivo accertamento di particolari dati - Ricomprensione nel fatto notorio - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come, a proposito del requisito della capacità lavorativa nella conduzione di un fondo, la concreta destinazione del fondo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)