Sez. 1, Sentenza n. 2114 del 03/07/1980 Cc. (dep. 25/07/1980) Rv. 145913 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGA PER GRAVI RAGIONI DI SALUTE - PRESUPPOSTI - INCOMPATIBILITA DELLE CURE CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGA PER GRAVI RAGIONI DI SALUTE - PRESUPPOSTI - INCOMPATIBILITA DELLE CURE CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITA.*
A legittimare la deroga al divieto della concessione della liberta provvisoria, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152, non basta che i trattamenti sanitari non possano essere praticati all'interno degli istituti di pena dai relativi servizi sanitari, ma occorre una incompatibilita della somministrazione delle cure con lo stato stesso di detenzione del malato, non eliminabile neppure con il suo trasferimento 'in ospedali civili o in altri luoghi esterni di curĂ , come consente l'art 2 comma secondo della legge 26 luglio 1975 n 354, modificato dalla legge 12 gennaio 1977 n 1.*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)