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Sez. 2, Sentenza n. 748 del 03/03/1981 Cc. (dep. 03/04/1981) Rv. 148267 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DEL BENEFICIO - DEROGA A FAVORE DI PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - OGGETTIVA INCOMPATIBILITA DEL QUADRO MORBOSO DEL DETENUTO CON LO STATO DI CARCERAZIONE NON OVVIABILE NEPPURE CON IL RICOVERO IN ISTITUTI DI PENA PARTICOLARMENTE ATTREZZATI O IN CENTRI CLINICI EXTRA-CARCERARI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148267-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DEL BENEFICIO - DEROGA A FAVORE DI PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - OGGETTIVA INCOMPATIBILITA DEL QUADRO MORBOSO DEL DETENUTO CON LO STATO DI CARCERAZIONE NON OVVIABILE NEPPURE CON IL RICOVERO IN ISTITUTI DI PENA PARTICOLARMENTE ATTREZZATI O IN CENTRI CLINICI EXTRA-CARCERARI - NECESSITA.*

La concessione della liberta provvisoria, nei casi in cui il beneficio di norma non e ammesso, a persone che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi e consentita, ai sensi dell'art 1 legge 22 maggio 1975 n 152, non in presenza di qualsiasi menomazione dello stato di salute del detenuto, sia pure cospicua e suscettibile di serie complicazioni, ma solo in situazioni eccezionali in cui si ravvisi un'accertata obiettiva incompatibilita del quadro morboso rilevato con lo stato di detenzione, non ovviabile neppure con il ricovero in istituti di pena particolarmente attrezzati dal punto di vista sanitario o in centri clinici al di fuori del carcere. (Conf mass n 145913; (Conf mass n 145646; (Conf mass n 141345; (Conf mass n 138007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)