Sez. L, Sentenza n. 4087 del 12/05/1990 (Rv. 467106 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - GEOMETRI - PRINCIPIO DELL'INDEROGABILITÀ DELLA TARIFFA - PORTATA - VIOLAZIONE - RILEVANZA DISCIPLINARE - NEI RAPPORTI CONTRATTUALI - NULLITÀ DEL FATTO CONTRARIO AI MINIMI TARIFFARI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - GEOMETRI - PRINCIPIO DELL'INDEROGABILITÀ DELLA TARIFFA - PORTATA - VIOLAZIONE - RILEVANZA DISCIPLINARE - NEI RAPPORTI CONTRATTUALI - NULLITÀ DEL FATTO CONTRARIO AI MINIMI TARIFFARI - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'inderogabilità della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei Geometri, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 144, è vigente solo nell'ambito interno dell'ordine professionale, talché qualsiasi sua violazione determina una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista, ma non opera rispetto all'ambito esterno, e quindi nei rapporti contrattuali, per cui la suddetta tariffa ha unicamente valore suppletivo dell'autonomia contrattuale delle parti con la conseguenza che la Determinazione del compenso non comporta la nullità del relativo patto che, ancorché contrario ai minimi tariffari, resta prevalente rispetto agli stessi. (V 6180/80, mass n 416954; (V 4809/78, mass n 394499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)