Sez. L, Sentenza n. 10064 del 09/10/1998 (Rv. 519615 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Convenzione tra le parti - Rilevanza primaria - Criteri suppletivi - Tariffe, usi e determinazione del giudice (in ordine successivo) - Art. 36 Cost. - Inapplicabilità - Norme sull'inderogabilità delle tariffe professionali - Rilevanza sul piano generale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma primo, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per i geometri, quello contenuto nella legge 2 marzo 1949 n. 144) non importa la nullità, ex art. 1418, comma primo, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 02/03/1949 num. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)