Sez. 3, Sentenza n. 3881 del 05/09/1977 (Rv. 387566 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO DA PARTE DEL CURATORE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CANONI ALLE SCADENZE PATTUITE - OMESSO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITA - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO DA PARTE DEL CURATORE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CANONI ALLE SCADENZE PATTUITE - OMESSO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITA - AMMISSIBILITA.*
Il mancato Esercizio, da parte del curatore fallimentare, della facolta di recesso dal contratto di locazione di immobili, di cui era titolare il fallito (art 80, secondo comma, RD n 267 del 1942), comporta che il locatore conserva il diritto al pagamento dei canoni locatizi nei termini pattuiti ed il curatore del fallimento ha l'Obbligo di eseguire tale prestazione, senza poter addurre a giustificazione della mora la Mancanza di denaro nell'attivo fallimentare, con l'ulteriore conseguenza che l'inadempimento di tale obbligazione non si sottrae alla relativa sanzione della risoluzione del rapporto di locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)