Sez. 3, Sentenza n. 796 del 09/02/1981 (Rv. 411277 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - CANONI - PAGAMENTO - OBBLIGO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - CANONI - PAGAMENTO - OBBLIGO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Nel caso di fallimento del conduttore di un immobile, fino a quando il curatore non esercita il recesso ex art 80 della legge fallimentare, il locatore conserva il diritto al pagamento dei canoni locatizi nei termini pattuiti ed il curatore del fallimento ha l'Obbligo di eseguire la relativa prestazione, che costituisce un debito della massa, come corrispettivo della cosa locata, senza potere al riguardo addurre, a giustificazione della mora, la Mancanza di denaro nell'attivo fallimentare sicche l'inadempimento di tale obbligazione non si sottrae all'applicazione delle norme generali e delle relative sanzioni. (Conf 3881/77, mass n 387566; (Conf 3770/76, mass n 382474; (Conf 17/67, mass n 325622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)