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Sez. L, Sentenza n. 6458 del 27/11/1982 (Rv. 424092 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CAPACITÀ O LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO PER I RAPPORTI PATRIMONIALI COMPRESI NEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424092-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CAPACITÀ O LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO PER I RAPPORTI PATRIMONIALI COMPRESI NEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*

La capacità o legittimazione processuale del fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, e non anche nel caso in cui tali organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente la prosecuzione della controversia. Pertanto, la società condannata al risarcimento dei danni, ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, in favore di lavoratori dipendenti illegittimamente licenziati, e dichiarata fallita in pendenza di tale giudizio, non è legittimata ad impugnare detta decisione, ove il curatore del fallimento sia stato autorizzato, con provvedimento motivato del tribunale fallimentare, a non proporre impugnazione avverso la stessa decisione. (Conf 1061/78, mass n 390416).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)