Sez. 1, Sentenza n. 8860 del 27/10/1994 (Rv. 488281 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Controversie inerenti a rapporti patrimoniali - Legittimazione processuale - Curatore - Spettanza - Azione di responsabilità sociale nei confronti del liquidatore della società - Fallito - Legittimazione processuale suppletiva - Ammissibilità - Condizioni - Inerzia degli organi fallimentari - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Il fallito che, ai sensi dell'art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), perde la capacità processuale per tutte le controversie inerenti a rapporti patrimoniali, tra le quali rientrano quelle nascenti da azione di responsabilità sociale promossa, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., nei confronti del liquidatore della società, specificamente demandate al curatore del fallimento dall'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare, conserva, eccezionalmente, una capacità o legittimazione processuale suppletiva nei casi d'inerzia degli organi fallimentari purché questa sia dovuta al totale disinteresse degli stessi e non alla negativa valutazione della convenienza della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)