diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 598 del 30/01/1986 (Rv. 444172 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - VIZI DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - DENUNCIABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444172-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - VIZI DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - DENUNCIABILITÀ.*

Nel nuovo sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in particolare ai sensi del suo art. 26, in ordine alle questioni di estimazione semplice, la commissione tributaria centrale, pur essendo sprovvista di poteri di cognizione piena e non potendo perciò fungere da giudice di terza istanza, è tuttavia investita del potere di revisione della decisione di secondo grado, nel senso che (se all'uopo sollecitata) può controllare se quest'ultima abbia violato norme sostanziali e processuali e quindi sia affetta da vizi di motivazione, ma non quando la rappresentazione di una realtà storica sia difforme da quella accertata. (V 932/84, mass n 433138; (V 2140/81, mass n 420013; (V 4261/79, mass n 400780).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)