Sez. 1, Sentenza n. 4261 del 18/07/1979 (Rv. 400780 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI NON RELATIVI A QUESTIONE DI SEMPLICE ESTIMAZIONE - AMMISSIBILITA - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE PER CONTESTARE LA LEGITTIMITA DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE CON IL METODO INDUTTIVO - STATUIZIONE SULLA CORRETTEZZA DELL'IMPIEGO DEL METODO DE QUO NEL CASO DI SPECIE - NECESSITA - RINVIO ALLA PRECEDENTE COMMISSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI NON RELATIVI A QUESTIONE DI SEMPLICE ESTIMAZIONE - AMMISSIBILITA - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE PER CONTESTARE LA LEGITTIMITA DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE CON IL METODO INDUTTIVO - STATUIZIONE SULLA CORRETTEZZA DELL'IMPIEGO DEL METODO DE QUO NEL CASO DI SPECIE - NECESSITA - RINVIO ALLA PRECEDENTE COMMISSIONE - CONDIZIONI.*
Fra i poteri della commissione tributaria centrale, anche dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, rientrano l'accertamento e la valutazione dei fatti, che non siano attinenti a questioni di semplice estimazione, ma si pongano quale mezzo al fine della corretta interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, e cosi l'apprezzamento dei fatti strumentalmente necessari ai fini dell'applicazione del metodo induttivo. Pertanto, in tema di imposta complementare sul reddito, ed in controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimita dell'accertamento dell'imponibile con il metodo induttivo previsto dall'art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, detta commissione centrale non deve giudicare solo astrattamente sulla attitudine o meno di determinati elementi a giustificare quel metodo, ma deve in concreto statuire sulla correttezza o meno del suo impiego nel caso di specie, mentre, in ipotesi di pronuncia affermativa, l'esigenza di un eventuale rinvio alla commissione che abbia adottato, con la pronuncia impugnata, una diversa soluzione, puo insorgere solo ove il contribuente medesimo abbia, subordinatamente, sollevato anche questioni sulla congruita della valutazione estimativa, operata dall'amministrazione in applicazione della citata norma. (V 5086/77, mass n 388694).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)