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Sez. 3, Sentenza n. 1173 del 16/02/1983 (Rv. 425956 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - IVA - PARTE INTEGRANTE DEL CANONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATO VERSAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425956-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - IVA - PARTE INTEGRANTE DEL CANONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATO VERSAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

In tema di locazione concernente un immobile adibito ad uso non abitativo (nella specie, alberghiero), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce parte integrante del canone ma obbligazione accessoria a carico del conduttore, nei confronti del quale il locatore - su cui grava l'Obbligo di versamento all'erario - può chiedere il rimborso. Conseguentemente, l'inadempimento del conduttore per l'omesso versamento dell'IVA, non incidendo su una obbligazione primaria ed essenziale del contratto, comporta che il giudice del merito è tenuto a valutare se esso, in relazione all'economia generale del contratto, ed in ispecie all'entità dei canoni, raggiunga quella non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ. per la risoluzione del contratto. (V 2267/63, mass n 263484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)