Sez. 3, Ordinanza n. 3454 del 15/10/1965 Cc. (dep. 03/01/1966) Rv. 100149 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - CONDIZIONI.*
Nel caso di mancata comparizione dell'opponente nel giudizio conseguente all'opposizione, per ammettersi in concreto la possibilita della dimostrazione tardiva dell'impedimento, e necessario che nella condotta dell'opponente non si riscontri alcuna colpa, neanche la piu lieve, non solo per quanto attiene alle misure adottate per essere presente all'udienza di comparizione, ma anche per quanto riguarda quelle poste in opera per portare tempestivamente il caso di forza maggiore a conoscenza del pretore procedente: poiche e proprio la Mancanza di tali misure che legittima il convincimento di un volontario comportamento processuale dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)