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Sez. 5, Sentenza n. 6942 del 20/03/2013 (Rv. 625658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Atto di divisione - Rettifica dei valori dichiarati - Natura dichiarativa dell'atto - Compatibilità.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625658-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di INVIM e di imposta di registro, gli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 consentono la rettifica dei valori dichiarati in un atto di divisione a prescindere dalla natura dichiarativa dell'atto stesso, in quanto la suddetta natura dichiarativa, postulando che ciascuno dei condividenti consegua solo ciò che è già suo senza l'intervento di alcuna alienazione, e con mera trasformazione dell'oggetto del diritto, non incide sulla potestà di determinazione dell'imposta in effetti dovuta, tenuto conto dell'eventualmente accertato maggior valore del compendio immobiliare.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)