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Sez. 5, Sentenza n. 4363 del 23/02/2011 (Rv. 616690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Beni o diritti immobiliari - Valore risultante da trasferimenti, divisioni e perizie dell'ultimo triennio - Utilizzazione ai fini della rettifica - Necessità - Immodificabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616690-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro ed INVIM, l'art. 51, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede che, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, debba aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non comporta l'immodificabilità del valore di mercato risultante da detti atti, ma si limita a ad indicare un parametro certo di confronto in base al quale l'Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)