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Sez. 2, Sentenza n. 3482 del 02/12/1972 (Rv. 361384 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE NELL'INTERVALLO TRA DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA SENTENZA D'APPELLO - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SPESE IN UNA CONTROVERSIA PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1972-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361384-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - SOPRAVVENIENZA DI UNA LEGGE NELL'INTERVALLO TRA DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA SENTENZA D'APPELLO - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SPESE IN UNA CONTROVERSIA PREVIDENZIALE.*

Se nell'intervallo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza di appello interviene una nuova legge, che disciplina il rapporto controverso sotto il profilo sostanziale o processuale, il giudice deve ritornare sulla propria decisione per applicare la nuova normativa. (nella specie, e stato affermato che il giudice di appello e tenuto ad applicare, ai fini delle spese giudiziali di primo e secondo grado, l'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, che esonera il lavoratore soccombente nei giudizi proposti per ottenere prestazioni previdenziali, dal pagamento delle spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, legge intervenuta nelle more della pubblicazione della sentenza). (Conf 1095'72, mass n 357502; 1093'72, mass n 357497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)