Sez. 2, Sentenza n. 1093 del 10/04/1972 (Rv. 357497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN MATERIA DI CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - APPLICABILITA DELL'ART 57 DI DETTA LEGGE - RIESAME DEL CAPO RELATIVO ALLE SPESE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN MATERIA DI CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - APPLICABILITA DELL'ART 57 DI DETTA LEGGE - RIESAME DEL CAPO RELATIVO ALLE SPESE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
La sentenza acquista esistenza giuridica con la pubblicazione e, pertanto, in tema di controversia promossa dall'assicurato per ottenere prestazioni previdenziali, se prima della pubblicazione della sentenza sia entrata in vigore la legge 30 aprile 1969, n 153, il cui art 57 esclude la condanna dell'assicurato soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari, salvo il caso di giudizio manifestamente infondato o temerario, il giudice e tenuto a riesaminare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese tenendo conto dello jus superveniens. (Conf 869'71, mass n 350758).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)