diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8386 del 20/06/2000 (Rv. 537832 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio - Ipotesi, legislativamente previste, di sussistenza dell'obbligo di sentire il pubblico ministero - Modalità di assolvimento di detto obbligo - Formulazione delle conclusioni da parte del p.m. - Necessità - Sufficienza - Intervento nella procedura con comparsa (o memoria), ovvero con la presenza in udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione innanzi al tribunale di decisione della commissione regionale per l'artigianato emessa in sede di ricorso avverso decisione della commissione provinciale).
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537832-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - IN GENERE

Nei procedimenti in camera di consiglio nei quali, per previsione legislativa, debba essere sentito il pubblico ministero (nella specie, impugnazione innanzi al tribunale della decisione della Commissione regionale per l'Artigianato, adita in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione provinciale), questi è tenuto solo a formulare le sue conclusioni, e non ad intervenire con comparsa (o memoria), né a partecipare alla udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)