Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 13/02/2003 (Rv. 560481 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria del provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane - Parti necessarie del giudizio - Regione - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria della decisione della Commissione Regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n.443 del 1985, investe la legittimità dell'atto di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero, che deve essere necessariamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, la Commissione Regionale autrice dell'atto impugnato, ed il soggetto - eventualmente diverso - che abbia sollecitato l'adozione di tali provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma dell'art. 7. La Regione, pur non essendo parte necessaria, può spiegare intervento adesivo dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)