Sez. 2, Sentenza n. 877 del 17/10/1973 Ud. (dep. 31/01/1974) Rv. 126068 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA - SUSSISTENZA - ESTREMI - RINUNZIA ALLA DENUNZIA DI UN FATTO PENALMENTE PERSEGUIBILE O ALLA DIVULGAZIONE DEL FATTO STESSO ALLA STAMPA DIETRO PAGAMENTO DI INDENNIZZO SPROPORZIONATO AL DANNO SUBITO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA - SUSSISTENZA - ESTREMI - RINUNZIA ALLA DENUNZIA DI UN FATTO PENALMENTE PERSEGUIBILE O ALLA DIVULGAZIONE DEL FATTO STESSO ALLA STAMPA DIETRO PAGAMENTO DI INDENNIZZO SPROPORZIONATO AL DANNO SUBITO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
La minaccia non e penalmente apprezzabile quando e legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico. Diviene, pero, contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per scopi diversi da quelli per cui sono stati apprestati dalla legge. Ne consegue che, in tema di estorsione, la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere d'ingiustizia quando sia fatta non gia con l'intenzione di esercitare un diritto, sibbene col proposito di coartare la volonta di altri e per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia: l'ingiustizia del proposito rende, necessariamente, ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui e diretto. Sussiste, pertanto, il reato di estorsione nel fatto di chi condiziona la rinunzia al diritto di denunziare un fatto passibile di sanzione penale o alla divulgazione del fatto stesso alla stampa, al pagamento di un indennizzo, quando vi sia sproporzione nella richiesta del risarcimento fra il danno subito e la richiesta stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)