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Sez. 2, Sentenza n. 8731 del 12/04/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166167 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA DI UNA LITE PER FINALITÀ ILLEGITTIMA - MINACCIA PER EVITARE UNA LITE E TRARNE PROFITTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166167-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA DI UNA LITE PER FINALITÀ ILLEGITTIMA - MINACCIA PER EVITARE UNA LITE E TRARNE PROFITTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di estorsione è configurabile sia quando si minaccia una denunzia, una querela o una citazione, diretta più che al riconoscimento di un diritto, alla realizzazione di un profitto ingiusto, sia quando la violenza o la minaccia - perfino indiretta e mediata - si prospettano, come fine ultimo, di paralizzare la legittima tutela di diritti e di interessi altrui per trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, frutto della coartazione, proprio quel profitto che una tempestiva Azione giudiziaria avrebbe potuto impedire. (Conf mass n 154920; (Conf mass n 130601; (Conf mass n 126068; (Conf mass n 118529).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)