Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 24/10/1967 (Rv. 330003 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - VERIFICA DEL CREDITO - OPPOSIZIONE AL PASSIVO PROPOSTA DAL CREDITORE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - VERIFICA DEL CREDITO - OPPOSIZIONE AL PASSIVO PROPOSTA DAL CREDITORE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nella fase di verifica dei crediti non e necessario, per l'esclusione del credito o della garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'Azione revocativa, perche la legge stessa consente al giudice delegato di provvedere, sulla semplice contestazione del curatore, ad ammettere o escludere il credito o la garanzia ne tale Azione il curatore e tenuto a proporre nel giudizio promosso dallo stesso creditore con l'opposizione allo stato passivo, perche resistendo alla pretesa del creditore conferma la sua precedente contestazione e trasporta sul giudizio di opposizione il contenuto dell'Azione revocatoria sostanzialmente proposta in Sede di verifica. (Conf. 2024-64).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)