Sez. 3, Sentenza n. 4686 del 16/04/1992 (Rv. 476846 - 01)
Spese giudiziali civili - Di cassazione - Giudizio di rinvio | Rimessione al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.
Spese giudiziali civili - Di cassazione - Giudizio di rinvio
Il giudice di rinvio al quale la causa sia stata rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte, vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese, in favore dell'altra parte, anche per il grado di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)