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Sez. L, Sentenza n. 5748 del 21/06/1996 (Rv. 498239 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Spese delle precedenti fasi di merito - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere in ordine alle stesse - Limiti - Mancata impugnazione della parte interamente onerata di tali spese nel giudizio precedente - Ricorso proposto dalla controparte parzialmente soccombente - Giudicato sulla statuizione relativa alle spese - Configurabilità - Modificabilità della statuizione da parte del giudice di rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498239-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato. Ne discende che quando la sentenza d'appello, accogliendo la domanda dell'assicurato di corresponsione dell'indennità premio di servizio già dovuta dall'I.N.A.D.E.L. (e successivamente dall'I.N.P.D.A.P.), ma rigettando la richiesta della rivalutazione sulle quote di indennità tardivamente corrisposte condanni l'istituto previdenziale al rimborso integrale delle spese di giudizio del primo grado, la suddetta statuizione di condanna alle spese passa in giudicato se la sentenza d'appello, impugnata dall'assicurato nel capo relativo alla (non concessa) rivalutazione, non formi oggetto di ricorso incidentale dell'istituto. Con l'ulteriore conseguenza che, annullata la sentenza nel capo relativo alla rivalutazione, la preclusione nascente del giudicato impedisce al giudice di rinvio di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito (nella specie disponendone la parziale compensazione) senza che in contrario possa invocarsi l'effetto espansivo interno della cassazione parziale stabilito dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., atteso che la regola della dipendenza del capo di sentenza concernente le spese processuali da quelli recanti le statuizioni di merito opera nei limiti della soccombenza effettiva della parte impugnante, e quindi con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione possa rivedere in senso più favorevole al vincitore anche la statuizione sulle spese non direttamente impugnata, non anche in quella, inversa, in cui la statuizione dipendente non implica soccombenza di detta parte ma dell'altra, la quale invece non abbia proposto al riguardo alcuna doglianza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)