diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1990 (Rv. 465484 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPONIBILITÀ DELL'ECCEZIONE E RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465484-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPONIBILITÀ DELL'ECCEZIONE E RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 428 cod. proc. civ. - che non può per questo ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 cost. - nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'incompetenza per territorio del giudice adito deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., ovvero rilevata dal giudice non oltre l'udienza di trattazione della causa, e non può invece essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta in grado di appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace in primo grado. (V 5430/86, mass n 447258; (V 6260/84, mass n 437889; (V 251/86, C. cost.; (Conf 937/89, mass n 461936).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)