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Sez. L, Sentenza n. 937 del 16/02/1989 (Rv. 461936 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 428 COD. PROC. CIV. - ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA DI CUI ALL'ART. 416 COD. PROC. CIV. E RILEVABILITÀ D'UFFICIO NON OLTRE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 428 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461936-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 428 COD. PROC. CIV. - ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA DI CUI ALL'ART. 416 COD. PROC. CIV. E RILEVABILITÀ D'UFFICIO NON OLTRE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 428 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai sensi dell'art. 428 cod. proc. civ., nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'incompetenza per territorio del giudice adito deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., ovvero rilevata dal giudice non oltre l'udienza di discussione della causa, e non può invece essere rilevata d'ufficio o eccepita per la prima volta in appello, nemmeno dalla parte rimasta contumace in primo grado. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 428, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 cost., è manifestamente infondata, atteso che, mentre la diversità di trattamento fra convenuto contumace e convenuto costituito nel giudizio di primo grado è giustificata dalla regola generale per cui il contumace che si costituisce deve accettare il processo nello stato in cui si trova, la diversità della disciplina dello stesso art. 428 rispetto a quella stabilita, per il processo ordinario, dal primo comma dell'art. 38 cod. proc. civ. è ragionevole conseguenza di una scelta del legislatore e considerato che, mentre il diritto di difesa non può implicare per il contumace costituitosi una generale riammissione in termini, la nozione di giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge attraverso una normativa anteriore al giudizio e non riguarda la Competenza territoriale dei diversi giudici. (V 1379/88, mass n 457517; (V 384/88, mass n 456943; (V 5430/86, mass n 447958; (V 251/86 Corte costituzionale; (V 6260/84, mass n 437889).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)