Sez. 2, Sentenza n. 3356 del 22/03/1993 (Rv. 481498 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Domanda di accertamento della nullità di un negozio - Domanda di annullamento dello stesso negozio proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Domanda nuova - Configurabilità.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere
La domanda di annullamento di un negozio, comportando una pronuncia costitutiva, in quanto produttiva, nei rapporti tra le parti, di una situazione giuridica nuova, non può considerarsi compresa in quella di accertamento della nullità del negozio medesimo (e, tantomeno, in una eccezione di nullità, che tende solo a paralizzare la domanda altrui), neppure quando sia fondata sui medesimi fatti, dal momento che da questa domanda si distingue per il "petitum" radicalmente diverso. Pertanto, richiesto in primo grado lo accertamento della nullità di un negozio, la domanda del suo annullamento non può essere proposta per la prima volta in appello, ostandovi il divieto dell' "ius novorum" di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1972, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)