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Sez. 1, Sentenza n. 10350 del 19/10/1998 (Rv. 519861 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Natura costitutiva dell'azione - Conseguenze - Proponibilità in termini di semplice controeccezione - Esclusione - Specifica domanda - Necessità - Formulazione per la prima volta in sede di giudizio di gravame - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519861-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Mentre può essere materia di semplice eccezione la deduzione di inopponibilità, al fallimento, di una scrittura privata priva di data certa, la richiesta di "revocatoria" dell'atto contenuto in una scrittura, comportando una pronunzia costitutiva - in quanto determinativa, tra le parti, di una situazione giuridica nuova ed autonoma - non può formare oggetto di una semplice controeccezione volta a paralizzare l'eccezione dell'avversario su tale atto fondata, ma va proposta con specifica domanda, non proponibile per la prima volta nel giudizio di gravame.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)