Sez. L, Sentenza n. 6450 del 01/07/1998 (Rv. 516879 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Cassa ufficiali dell'esercito - Obbligo di iscrizione degli ufficiali in servizio permanente effettivo - Incardinamento presso il Ministero della difesa - Sussistenza - Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Patrocinio per legge da parte dell'Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Art. 1, terzo comma, D.L. n. 313 del 1996 - Norma ricognitiva di tale disciplina - Personalità giuridica autonoma - Irrilevanza.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Ai sensi dell'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933 n. 611 - e come espressamente ora prevede, con una norma non innovativa, l'art. 1, terzo comma, ultimo alinea, del d.l. 11 giugno 1996 n. 313, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 416, - all'Avvocatura dello Stato spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Cassa ufficiali dell'esercito, in considerazione del fatto che essa, operando presso il Ministero della difesa, essendo sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa e gestendo un fondo di previdenza al quale sono iscritti di diritto tutti gli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, a norma della l. 29 dicembre 1930 n. 1712 (e successive modificazioni), direttamente si inserisce nell'organizzazione amministrativa statale e costituisce, quindi, una amministrazione dello Stato organizzata ad ordinamento autonomo, mentre non ha rilevanza ostativa il fatto che la stessa sia dotata di autonoma personalità giuridica.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 29/12/1930 num. 1712, Decreto Legge 11/06/1996 num. 313 art. 1 com. 3, Legge 08/08/1996 num. 416
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)