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Sez. U, Sentenza n. 155 del 18/03/1999 (Rv. 524237 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Cassa ufficiali dell'esercito - Personalità giuridica autonoma - Sussistenza - Rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Disposizioni in tal senso ex D.L. n. 313/1996 - Carattere innovativo.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524237-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

La Cassa ufficiali dell'esercito fino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 10 febbraio 1996 n. 54 (non convertito in legge e rinnovato con D.L. 11 giugno 1996 n. 416, convertito con legge 8 agosto 1996 n. 416, la quale fece altresì salvi gli effetti del decreto n. 54) - avente carattere innovativo - non era difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, la quale in base alla legge n. 1611 del 1933 rappresenta in giudizio le Amministrazioni statali, anche se a ordinamento autonomo (art. 1), e perciò non anche gli istituti dotati di personalità giuridica, come la Cassa (art. 1, secondo comma, della legge istitutiva 29 dicembre 1930 n. 1712).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1930 num. 1712 art. 1 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Decreto Legge 10/02/1996 num. 54 art. 1 com. 3, Decreto Legge 11/06/1996 num. 313, Legge 08/08/1996 num. 416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)