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Sez. U, Sentenza n. 3168 del 23/05/1984 (Rv. 435215 - 01)

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 25 DEL 1976 CONCERNENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 3 SECONDO COMMA D.L. N. 654 DEL 1948, NELLA PARTE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI RICONFERMA DELL'INCARICO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - DECISIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO MEDESIMO, CON UN COMPONENTE NOMINATO IN APPLICAZIONE DI DETTA NORMA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435215-01

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 25 DEL 1976 CONCERNENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 3 SECONDO COMMA D.L. N. 654 DEL 1948, NELLA PARTE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI RICONFERMA DELL'INCARICO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - DECISIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO MEDESIMO, CON UN COMPONENTE NOMINATO IN APPLICAZIONE DI DETTA NORMA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 secondo comma del d.l. 6 maggio 1948 n. 654 sull'Esercizio nella regione siciliana delle funzioni del consiglio di stato, nella parte in cui prevedeva la possibilità di riconferma dell'incarico per i membri del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana designati dalla giunta regionale, la decisione adottata dal consiglio medesimo, con un componente nominato in applicazione della suddetta norma, è viziata da difetto di giurisdizione per irregolare composizione del collegio giudicante, e tale vizio sussiste anche nel caso in cui il suddetto componente non sia stato in concreto riconfermato nello incarico, ovvero quella decisione sia stata resa dopo il d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204, il quale, pur escludendo la possibilità di riconferma, stabilisce transitoriamente che i membri designati dalla giunta conservano l'ufficio fino alla nomina dei successori (art. 3), vertendosi in tema d'Invalidità originaria dell'investitura, non emendabile per effetto di mera proroga della carica. Il suddetto vizio, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, determina la Cassazione della decisione con rimessione della causa allo stesso consiglio, nella composizione legittima contemplata dagli artt. 1 e 2 del citato decreto del 1978, trattandosi di un difetto di giurisdizione di natura temporanea, per irregolarità di Costituzione del giudice munito della - potestas iudicandi - (V 6125/83, mass n 430918; (V 4935/82, mass n 422940; (V 5885/81, mass n 416637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 1, DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)