Sez. U, Sentenza n. 5885 del 07/11/1981 (Rv. 416637 - 01)
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN GIUDICE NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED IN SITUAZIONE DI DIFETTO DI INDIPENDENZA - SENTENZA N. 25 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NULLITA CONSEGUENTE DELLA PRONUNCIA RESA DAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DELIBERAZIONE DI DETTA PRONUNCIA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 204 DEL 1978 RELATIVO ALLA "PROROGATIO EX LEGE" - IRRILEVANZA.*
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN GIUDICE NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED IN SITUAZIONE DI DIFETTO DI INDIPENDENZA - SENTENZA N. 25 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NULLITA CONSEGUENTE DELLA PRONUNCIA RESA DAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DELIBERAZIONE DI DETTA PRONUNCIA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 204 DEL 1978 RELATIVO ALLA "PROROGATIO EX LEGE" - IRRILEVANZA.*
Con riguardo a pronuncia resa dal consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, la nullità per difetto di giurisdizione, conseguente alla partecipazione al collegio di un giudice nominato su designazione della giunta ed in situazione di assoluta inidoneità, per difetto d'indipendenza, all'Esercizio di funzioni giurisdizionali, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 secondo comma del d.l. 6 maggio 1948 n. 654 (sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976), nella parte in cui ammette la riconferma dei cosiddetti membri "laici" di detto consiglio, va affermata anche nel caso in cui la pronuncia medesima sia stata resa dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204, che, pur escludendo la possibilità di riconferma dei suddetti membri, prevede, per quelli in carica, la conservazione dell'ufficio fino alla nomina dei successori, atteso che tale "prorogatio ex lege", se opera sul piano della durata dell'atto di nomina di quel giudice, non può valere ad immutare il titolo della relativa investitura, né, quindi, ad escludere il predetto difetto del requisito dell'indipendenza del giudice stesso. (V 3737/80, mass n 407586).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 100, Costituzione art. 111, Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)