Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 giugno 1976, causa 110/75
Epigrafe
Nella causa 110-75,
JOHN MILLS, residente in Lussemburgo, con l'avv. Cyr Cambier, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Victor Biel, 18 A, rue de Glacis,
ricorrente,
contro
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, rappresentata dal direttore dell'ufficio legale, sig. Nicolaas van den Houten, agente nominato ad litem dal presidente della Banca europea per gli investimenti, e assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro del Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 29 luglio 1975, con cui si è posto fine al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Banca europea per gli investimenti,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente, cittadino inglese, con lettera 30 maggio 1973, veniva assunto dalla Banca europea per gli investimenti, a de correre dal 1o luglio 1973, come traduttore presso il servizio traduzione in lingua inglese per un periodo di prova di sei mesi. Nella lettera si precisava che al termine di tale periodo il contratto di assunzione sarebbe stato rinnovato a tempo indeterminato.
paragrafo 2
Terminato il periodo di prova il 31 dicembre 1973, il ricorrente veniva assunto, con decorrenza 1o gennaio 1974, a tempo indeterminato.
paragrafo 3
Con lettera 29 luglio 1975 la Banca comunicava al ricorrente che, per motivi attinenti all'organizzazione interna, in data 31 ottobre 1975 il rapporto di lavoro avrebbe avuto termine a norma degli artt. 16-17 del regolamento del personale della Banca. Per il periodo intercorrente fino a quest'ultima data e a partire dal 1o agosto 1975, gli sarebbe stato versato, a norma dell'art. 16 del regolamento del personale, un'indennità d'importo pari alla retribuzione relativa a tale periodo, nonché l'indennità una tantum di cui all'art. 34. Si soggiungeva che al ricorrente sarebbero spettate un'indennità di nuova sistemazione — in caso di trasloco — le spese di trasloco in uno dei paesi del mercato comune e le spese di viaggio. Inoltre, la Banca si dichiarava disposta, previa ricezione entro il 15 agosto 1975 della copia della lettera, debitamente firmata, a versare mensilmente al ricorrente una somma pari alla sua retribuzione fino ad una sua nuova assunzione, ma entro il termine massimo del 31 gennaio 1976.
paragrafo 4
Il ricorrente, ritenendo che la decisione di licenziamento avesse nei suoi confronti la natura di una sanzione ad personam, chiedeva che, a norma dell'art. 41 del regolamento del personale, la vertenza fosse sottoposta alla commissione di conciliazione della Banca. Detta commissione, che dava inizio ai propri lavori il 16 settembre 1975, non riusciva a portare a termine un compromesso accettabile da ambedue le parti ed in data 30 settembre 1975, dichiarava esaurito il suo compito.
paragrafo 5
Il ricorrente decideva, poi, di sottoporre la vertenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
paragrafo 6
Il ricorso è stato registrato in cancelleria il 17 ottobre 1975.
paragrafo 7
Con ordinanza della prima sezione della Corte 19 febbraio 1976, la causa è stata rinviata avanti alla Corte in seduta plenaria.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Le parti sono state invitate a limitarsi nelle loro deduzioni orali:
paragrafo 10
1. alla competenza della Corte nel presente caso;
2. alla ricevibilità delle conclusioni dirette all'annullamento dell'atto.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione 29 luglio 1975 con cui, a decorrere dal 31 ottobre, si è posto fine al suo rapporto di lavoro e disporre la sua riassunzione;
in subordine, condannare la convenuta a versare al ricorrente, oltre alle indennità di cui all'art. 16 del regola-mente del personale della Banca, un'indennità compensativa per interruzione abusiva del rapporto di lavoro pari a 2581020 FB per danni materiali, più 500000 FB per danni morali, con relativi interessi.
(Replica: indennità compensativa pari a 3500000 FB).
porre le spese a carico della convenuta;
in ulteriore subordine, disporre, prima di pronunciarsi, i provvedimenti istruttori sollecitati dal ricorrente nella replica.
Riservare in tal caso le spese.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare la propria competenza;
dare atto alla convenuta ch' essa non intende criticare la ricevibilità del ricorso sotto il profilo formale;
dichiarare sostanzialmente irricevibili le conclusioni principali del ricorso, o comunque respingerle;
respingere le conclusioni in subordine della domanda introduttiva;
dare atto alla convenuta che, in quanto occorra, essa contesta le somme richieste;
respingere il ricorso;
statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.
paragrafo 5
Nella controreplica essa conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere i mezzi e gli argomenti della replica;
respingere più particolarmente le varie domande di esibizione di documenti;
respingere inoltre la domanda di escussione dei testi sigg. Bearne e Butler;
dichiarare irricevibili o comunque respingere le conclusioni dedotte nella replica;
accogliere le conclusioni formulate dalla convenuta nel controricorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Competenza della Corte di giustizia
paragrafo 1
Il ricorrente richiama l'art. 41, 1o comma, del regolamento del personale della Banca il quale recita: «Le vertenze d'ordine individuale di qualsiasi natura tra la Banca ed i membri del suo personale vanno sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
paragrafo 2
La convenuta fa presente che era nelle intenzioni degli autori degli statuti della Banca sottrarre alla competenza dei giudici nazionali le eventuali controversie tra la Banca ed il suo personale.
paragrafo 3
Il regolamento del personale della Banca ha istituito un regime autonomo, indipendente dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri, e ciò in conformità all'art. 15 del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee, che si applica anche al personale della Banca (art. 22 del protocollo).
paragrafo 4
Il regolamento del personale veniva adottato in conformità all'art. 29 del regolamento interno in relazione all'art. 9, n. 3, dello statuto della Banca il quale, dal canto suo, fa parte integrante del trattato CEE (art. 239 del trattato CEE).
paragrafo 5
Risponde alle intenzioni degli autori dello statuto ed altresì alla logica che l'art. 41 del regolamento del personale disponga che le vertenze tra la Banca ed i membri del suo personale siano sottoposte alla Corte di giustizia in quanto rientranti tipicamente nel settore comunitario.
paragrafo 6
Dato che la Banca non è una delle istituzioni enumerate dall'art. 4 del trattato CEE, l'art. 179 del trattato, il quale dispone che la Corte è competente a pronunciarsi sulle controversie tra la Comunità ed i suoi dipendenti, non le si può applicare alla lettera. Tuttavia, dato che l'interesse alla tutela giurisdizionale è il medesimo tanto per la Banca ed i suoi dipendenti quanto per la Comunità, questa lacuna può venir colmata con un'interpretazione estensiva dell'art. 179, altrimenti con un'applicazione analogica. L'art. 180 CEE, che disciplina la competenza della Corte in determinati casi attinenti alla Banca, non osta ad una siffatta interpretazione, dato che l'enumerazione non va considerata limitativa.
paragrafo 7
La competenza della Corte deriva inoltre dall'art. 12, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità, secondo cui i dipendenti della Comunità godono della immunità di giurisdizione per gli atti compiuti in veste ufficiale, salva restando l'applicazione delle disposizioni relative alla suindicata competenza della Corte di giustizia. Questa riserva può avere piena efficacia soltanto nell'ipotesi in cui la competenza della Corte venga del pari ammessa per i dipendenti della Banca.
paragrafo 8
Infine, la competenza della Corte può fondarsi sull'art. 29, n. 2, 2o inciso, dello statuto della Banca, vale a dire sulla sussistenza di un contratto tra la Banca ed i suoi dipendenti. Con la loro firma al momento dell'assunzione, i dipendenti ammettono la natura contrattuale delle disposizioni del regolamento del personale e, quindi, di quella relativa alla competenza della Corte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Ricevibilità
paragrafo 1
Nel controricorso la convenuta contesta la ricevibilità sostanziale delle conclusioni principali del ricorso.
paragrafo 2
Essa richiama l'attenzione sul fatto che il suo personale viene assunto a contratto di cui il regolamento del personale costituisce parte integrante. A ragion veduta, la Banca ha optato per la situazione contrattuale e, più particolarmente, per dei contratti di lavoro di diritto privato (vedasi allegato 4).
paragrafo 3
Le eventuali controversie si pongono e vanno considerate nell'ambito del diritto privato, in ispecie quando trattasi di valutare le modalità di licenziamento. È in questo senso che va inteso il richiamo dell'art. 44 del regolamento del personale ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. I contratti stipulati a tempo indeterminato possono venir disdetti da ciascun contraente nel termine di preavviso convenuto. Rientra nella facoltà di ciascuna delle parti il porre fine al contratto, senza che la controparte possa opporvisi. Controversa può essere soltanto la regolarità della disdette, di guisa che gli eventuali diritti si risolvono nel risarcimento dei danni. Di conseguenza, non è consentito ad una parte di chiedere in giudizio l'annullamento dell'atto con cui si pone fine al contratto; a fortiori non è consentito al ricorrente di chiedere al giudice di reintegrarlo in un rapporto cui si è posto fine.
paragrafo 4
Nella replica, il ricorrente contrasta questa argomentazione. Esso sostiene che relazioni giuridiche tra la Banca ed il suo personale sono sostanzialmente di natura statutaria. Il contratto, se di contratto di può parlare, può essere soltanto di diritto pubblico e la Corte, esercitando il sindacato di merito, è competente a giudicare della legittimità della decisione di cui è causa e, ove occorra, annullarla. La reintegrazione del ricorrente al suo posto è la conseguenza logica e naturale dell'annullamento della decisione e nel contempo il modo normale di risarcire il danno arrecato al ricorrente. Anche se i rapporti giuridici tra la Banca ed il suo personale rientrassero nel diritto privato, la Corte di giustizia potrebbe, a norma dei «principi generali» in materia di rapporti privati di lavoro, se non imporre la reintegrazione del ricorrente, quantomeno proporla.
paragrafo 5
Nella controreplica, la convenuta insiste nella sua argomentazione e soggiunge che, anche se venisse accolta la tesi del ricorrente sulla natura statutaria del rapporto, la domanda di annullamento e di reintegrazione sarebbe del pari irricevibile. In questo caso, infatti, l'una e l'altra parte avrebbe potuto, in base alle disposizioni che disciplinano il rapporto statutario, porvi termine, osservando un congruo preavviso. Trattasi quindi di relazioni d'indole statutaria sostanziamente temporanee e non permanenti. La Corte, a norma delle disposizioni vigenti, non può annullare la decisione che ponga fine a tali relazioni e, di conseguenza, non può disporre la reintegrazione del ricorrente. Tuttavia, in un caso come nell'altro, le conclusioni subordinate sono ricevibili.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In fatto
paragrafo 1
Il ricorrente espone di essere entrato al servizio della Banca durante un permesso speciale (sabbatical) datogli dal Polytechnic of the South Bank di Londra, presso il. quale, nel 1970, era stato nominato a titolo definitivo «senior lecturer» in lingue straniere. Facendo affidamento sulle assicurazioni fornitegli dalla Banca quanto alla stabilità dell'impiego, fra l'altro in caso di recesso del Regno Unito, in data 26 giugno 1975 egli dava le dimissioni dal suo impiego in Londra, onde lavorare presso la Banca.
paragrafo 2
Egli è il terzo in ordine di anzianità dei cinque dipendenti del servizio traduzione inglese, ed è più anziano di età rispetto ai suoi colleghi con anzianità inferiore.
paragrafo 3
Per quanto riguarda i fatti che hanno preceduto il licenziamento, il ricorrente richiama l'attenzione sui punti seguenti:
paragrafo 4
1. Il 17 gennaio 1975 egli veniva informato dal sig. Thiebaut di un giudizio negativo sul suo lavoro, giudizio, ad avviso del ricorrente, non imparziale. Ne veniva altresì informata l'autorità gerarchicamente superiore, che non prendeva provvedimenti.
2. Il 18 febbraio e il 17 aprile, il ricorrente veniva accusato ingiustamente di aver fatto passare per propria una traduzione in realtà effettuata da un collega. Di questa accusa, priva di qualsiasi fondamento, veniva informata l'autorità superiore che, ancora una volta, dava prova di inammissibile passività.
3. Per un lavoro urgente di traduzione da effettuarsi durante il week-end 5-6 aprile 1975, il ricorrente veniva deliberatamente messo in disparte dal sig. Thiebaut, in quanto la sua collaborazione sarebbe stata «extremely unhelpful».
paragrafo 5
Al momento della consegna della lettera di licenziamento, il segretario generale indicava oralmente come motivi del provvedimento le cattive note caratteristiche e la condotta del ricorrente; nel corso di una riunione si dichiarava che la Banca aveva deciso di licenziare il ricorrente «per motivi di lavoro e di disciplina».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Primo mezzo
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, vi è stata violazione degli artt. 38-40 del regolamento del personale, dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri cui fa riferimento l'art. 44 del suddetto regolamento e, particolarmente, del principio del contradittorio e del diritto del dipendente di assere assistito contro le minacce dei superiori gerarchici, nonché sviamento di procedura e di potere.
paragrafo 2
La decisione impugnata è stata motivata con la necessità di procedere ad una riorganizzazione interna ed è stata adottata a norma degli artt. 16 e 17 del regolamento del personale, senza che la Banca abbia ritenuto necessario fare quanto occorreva per vagliare la fondatezza dei giudizi negativi e degli addebiti mossi al ricorrente e senza sentirlo nella sua versione dei fatti e nei suoi mezzi di difesa.
paragrafo 3
Orbene, questa decisione dissimula in realtà, tenuto conto delle circostanze che l'hanno immediatamente preceduta, una sanzione disciplinare e, per questo motivo, andava adottata previa indagine sui fatti addebitati al dipendente e audizione di quest'ultimo e con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 38-40 del regolamento del personale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Secondo mezzo
paragrafo 1
Vi è stata violazione dell'art. 44 del regolamento del personale, in quanto quest'ultimo si richiama ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, in ispecie in materia di licenziamento, nonché mancanza od erroneità della motivazione ed eccesso di potere. La decisione viene motivata con l'esigenza di riorganizzazione interna e si concreta in pratica nel licenziamento di un solo dipendente, il quale è più anziano di altri colleghi che svolgono le medesime mansioni ed ha familiari a carico.
paragrafo 2
Orbene, è pacifico nella normativa sociale degli Stati membri che il diritto di licenziamento è soggetto a limitazioni, tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto il profilo sociale. Nella fattispecie non si può sostenere che il licenziamento di un solo dipendente costituisca un provvedimento di riorganizzazione interna e non vi è alcuna considerazione economica e sociale atta a giustificare il licenziamento di un dipendente cui erano state date assicurazioni circa la stabilità dell'impiego ed avente anzianità e carico di famiglia maggiori di altri dipendenti che svolgono le medesime mansioni.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In fatto
paragrafo 1
Per quanto riguarda la circostanza di fatto allegata, la convenuta osserva quanto segue:
paragrafo 2
1. Il problema riferito dal ricorrente è stato esaminato dal segretario generale. Il giudizio negativo sul lavoro del ricorrente veniva sottoposto al secondo revisore, sig. Davison, che lo approvava. Esso costituiva oggetto di discussione tra il segretario generale, capo del personale, e il sig. Thiebaut. Ne conseguiva una modesta attenuazione del giudizio.
2. La traduzione in questione veniva riesaminata da un revisore-traduttore della Banca, estraneo alla vicenda. La relazione di quest'ultimo concludeva che non sussistevano prove sufficienti per sostenere che il ricorrente non avesse effettuato egli stesso la traduzione. La convenuta non ha mai preso in considerazione l'addebito in questione e non vi ha dato alcun seguito.
3. Nell'ipotesi in cui il terzo fatto risultasse rispondente al vero, l'incidente del week-end confermerebbe unicamente il giudizio negativo già pronunciato anteriormente.
paragrafo 3
La convenuta assume che il comportamento in servizio del ricorrente provocava inconvenienti. Il suo atteggiamento nei riguardi del sig. Thiebaut era intollerabile e l'atmosfera era divenuta talmente tesa che alcuni dipendenti avevano l'intenzione di lasciare il servizio.
paragrafo 4
A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla CEE, appariva giustificata la costituzione di un gruppo di cinque traduttori in lingua inglese, ma particolarmente a decorrere dall'anno 1975 la mole di lavoro di questo ufficio diminuiva considerevolmente rispetto a quella di altre sezioni di traduzione: per i primi sei mesi del 1975, la sezione traduzioni in lingua inglese produceva in pagine, col medesimo numero di traduttori, il 21 % in meno della sezione traduzioni in lingua tedesca. Il rendimento quotidiano pro capite diminuiva da 2,56 pagine nei nove ultimi mesi del 1973, a 1,52 pagine soltanto nei dieci primi mesi del 1975, ossia un calo del 41 %.
paragrafo 5
Dato che in questo servizio vi era un postò in eccedenza, la Banca decideva di rinunciare alla collaborazione del ricorrente e ciò per un duplice motivo: in primo luogo, in base ai giudizi sul suo lavoro, egli veniva considerato il meno brillante del gruppo, ed in secondo luogo, il suo comportamento in servizio, soprattutto dall inizio del 1975, rischiava di crearvi attriti tali che ne sarebbe stato compromesso il buon funzionamento dell'ufficio. È quindi in questo senso che va intesa la dichiarazione del segretario generale riferita nell'atto introduttivo.
paragrafo 6
Per quanto riguarda le asserite assicurazioni circa la stabilità dell'impiego e le dimissioni del ricorrente dal Polytechnic, la convenuta deduce che, né prima né al momento della sua entrata in servizio era stata data al ricorrente alcuna particolare assicurazione. Una simile garanzia sarebbe stata persino incompatibile col regolamento del personale.
paragrafo 7
È vero che, comprendendo l'inquietudine degli aspiranti ai posti e dei membri del personale del Regno Unito, generata dall'incertezza del referendum, il comitato di direzione decideva che questi, nell'eventualità di un recesso della Gran Bretagna dalla CEE e dalla Banca avrebbero conservato il posto presso la Banca stessa (decisione protocollata nel processo verbale CD 40 — PE 9/1975 del 19 marzo 1975). Questa decisione veniva comunicata a tutti i cittadini del Regno Unito e non riguardava affatto il ricorrente in particolare.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In fatto › L'assunzione presso la Banca europea per gli investimenti
paragrafo 1
L'assunzione presso la Banca avviene mediante lettere che dichiarano espressamente che il regolamento del personale costituisce parte integrante del contratto di lavoro. Prima di entrare in servizio, i candidati sono invitati, al momento della firma della copia della lettera d'assunzione, a prendere conoscenza del regolamento del personale ed a firmarne pure una copia, facendo precedere la loro firma dalla dichiarazione di proprio pugno «letto ed approvato».
paragrafo 2
A termini dell'art. 16, 1o comma, del regolamento del personale, i contratti sono stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato. In forza del 3o comma di tale articolo «i contratti stipulati a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti con un determinato preavviso».
paragrafo 3
Il preavviso dovuto dalla Banca è, a termini dell'art. 17, di mesi 3 per ciascun periodo o frazione di periodo di cinque anni d'attività al servizio della Banca.
paragrafo 4
Tali disposizioni sono state osservate nella lettera di licenziamento impugnata, il che, del resto, non viene contestato dal ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto
paragrafo 1
La convenuta sostiene di aver agito in piena legalità e che la sua decisione non può essere criticata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Primo mezzo
paragrafo 1
La convenuta nega che il licenziamento del ricorrente costituisca una sanzione disciplinare. Essa si è valsa della facoltà, conferitale dal contratto, di disdire il contratto stesso; gli artt. 38 e seguenti del Regolamento del Personale erano quindi inapplicabili.
paragrafo 2
Nel presente caso, la Banca ha dato al summenzionato problema organizzativo interno una soluzione basata sugli elementi in suo possesso ed a suo modo di vedere, la migliore possibile.
paragrafo 3
I giudizi relativi vanno considerati sovrani e non sono soggetti a sindacato giurisdizionale.
paragrafo 4
La censura di sviamento di procedura e di potere va disattesa in quanto sprovvista di fondamento e di prova, dato che i motivi addotti nella lettera impugnata costituiscono la vera ragione del licenziamento.
paragrafo 5
Quanto all'osservanza del principio del contradittorio, la convenuta si richiama a quanto sopra esposto relativamente ai punti di fatto.
paragrafo 6
Infine, la convenuta contesta che il ricorrente sia stato oggetto di qualsivoglia minaccia da parte dei suoi superiori gerarchici.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Secondo mezzo
paragrafo 1
Il richiamo di cui all'art. 44 del regolamento del personale ai principi generali dei diritti degli Stati membri sottolinea secondo la convenuta la natura privatistica dei contratti di lavoro stipulati dalla Banca.
paragrafo 2
Orbene, l'argomentazione svolta dal ricorrente si fonda in parte su nozioni tratte dal diritto amministrativo, il che non è pertinente nel presente caso.
paragrafo 3
Per quanto riguarda le «limitazioni relative all'aspetto economico ed all'aspetto sociale», la convenuta sostiene che è difficile dar corpo a un siffatto principio. Nei diritti degli Stati membri, che contemplano il licenziamento abusivo, per motivi illegittimi o economicamente o socialmente insostenibili, anche il licenziamento abusivo rimane fermo e può dar luogo solo a risarcimento.
paragrafo 4
Dato e non concesso che il ricorrente possa far valere nozioni di diritto amministrativo, la convenuta contesta che un qualsiasi suo atteggiamento possa venir considerato un eccesso di potere.
paragrafo 5
Quanto alla censura di mancanza od erroneità della motivazione, la convenuta sostiene che in proposito la decisione impugnata adempiva pienamente un eventuale obbligo, in quanto indicava espressamente il motivo del licenziamento.
paragrafo 6
L'argomento del ricorrente secondo cui il licenziamento di un solo dipendente non costituisce un provvedimento di riorganizzazione interna, manca di fondamento. La ragione invocata era l'organizzazione interna di un ufficio che aveva impiegati in eccedenza.
paragrafo 7
Quanto al profilo sociale, la convenuta afferma che alcun diritto nazionale obbliga il datore di lavoro a dare la preferenza, in caso di licenziamento, a considerazioni sociali piuttosto che a quelle relative alla competenza, al rendimento ed al comportamento in servizio dell'interessato. Pur riconoscendo l'obbligo morale di prendere in considerazione la situazione personale degli impiegati, la convenuta contesta di essere venuta meno, nel caso del ricorrente, a questo dovere.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Replica
paragrafo 1
Il ricorrente chiede alla Corte di giustizia di ordinare l'esibizione di tutti i rapporti relativi alla sua maniera di espletare i suoi compiti dall'ammissione al periodo di prova fino al licenziamento. Egli chiede inoltre, l'esibizione dei rapporti compilati per gli altri membri del servizio traduzioni in inglese, nonché di tutti gli altri documenti che sono serviti per il raffronto dei titoli, servizi e meriti il quale, secondo la convenuta, costituirebbe il fondamento della decisione di licenziamento. Il ricorrente chiede, inoltre, alla Corte di ordinare l'esibizione dei questionari relativi alla descrizione delle funzioni riempiti dai membri del servizio, del rapporto compilato sulla base di detti formulari dal responsabile dell'Organizzazione e metodi, nonché di tutti gli atti relativi ai provvedimenti adottati dalle autorità superiori della Banca in seguito a tale rapporto.
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che non risulta da alcun documento che i sigg. Thiebaut e Davison fossero i superiori gerarchici degli altri membri dell'ufficio e che essi avessero facoltà di formulare un giudizio sul lavoro di questi. Qualora questi documenti esistessero, spetterebbe alla convenuta produrli e fornire la prova che essi erano stati portati a conoscenza dei «subalterni».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Replica › Il rapporto giuridico fra la Banca ed il suo personale
paragrafo 1
Facendo riferimento alle disposizioni del trattato CEE (artt. 129, 130, 180 e 239) e del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (art. 22), il ricorrente assume che la Banca è senza dubbio una persona giuridica di diritto pubblico internazionale.
paragrafo 2
In forza dell'art. 29 del regolamento interno della Banca, il personale è soggetto ad un regime statutario, le cui disposizioni vengono adottate e modificate con decisione unilaterale del Consiglio d'amministrazione. Il rapporto giuridico fra la Banca ed il suo personale è d'indole sostanzialmente statutaria, dato che tutti gli elementi che lo determinano sono atti ad essere modificati in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio. Il riferimento alla nozione di contratto individuale è quindi se non inadeguato, quanto meno superfluo. Comunque, se sussiste contratto, esso può essere soltanto di diritto pubblico.
paragrafo 3
Il contenuto dei rapporti giuridici tra la Banca ed i membri del suo personale è affine al contenuto proprio di tali rapporti nel pubblico impiego, tanto nazionale quanto intemazionale.
paragrafo 4
Nella fattispecie, le disposizioni del regolamento del personale vigenti vanno quindi integrate dai principi generale comuni ai diritti degli Stati membri in materia di pubblico impiego in ispecie con i seguenti principi:
paragrafo 5
l' obbligo dell'autorità di motivare correttamente i provvedimenti che recano pregiudizio al dipendente;
il rispetto del principio del contradittorio, che comprende in ispecie il diritto del dipendente all'istruzione completa della sua causa e l'osservanza del contradittorio nel procedimento;
il diritto del dipendente di essere protetto contro le minacce di terzi, compresi tra questi i suoi superiori gerarchici;
le norme di sana amministrazione e di equità in procedendo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Replica › Per quanto riguarda l'esposizione degli antefatti da parte della convenuta
paragrafo 1
Il ricorrente contesta gli addebiti relativi al suo comportamento in servizio. In proposito, esso chiede alla Corte di procedere all'audizione dei membri del servizio, sigg. Bearne e Buder. Il ricorrente non contesta che, a causa di varie circostanze, la mole del lavoro sia diminuita, ma sostiene che mai in precedenza la Banca aveva proceduto a licenziamenti allo scopo di riorganizzare gli uffici. Inol tre, il provvedimento adottato nei suoi confronti è in patente contrasto con le assicurazioni date dal comitato di direzione ai membri del personale cittadini del Regno Unito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Replica › Per quanto rimuarda la violazione dei principi e delle norme invocate
paragrafo 1
Anche se il provvedimento criticato fosse giustificato da motivi di organizzazione interna, il che non è stato provato dalla convenuta, la decisione di licenziare il ricorrente sarebbe stata adottata in quanto il suo modo di lavorare ed il suo comportamento in servizio erano stati giudicati in modo negativo. Questo provvedimento, che costituisce quindi una sanzione, ha arrecato danno al ricorrente e la convenuta era tenuta a rispettare il principio del contradittorio. La decisione impugnata è stata cionondimeno adottata unicamente in base ai giudizi relativi al ricorrente resi da due colleghi. Agendo in tal modo, la convenuta non ha tenuto conto del diritto del ricorrente alla completa istruzione della sua causa ed ha violato il principio della contradittorietà del procedimento.
paragrafo 2
Il ricorrente, non essendo mai stato messo al corrente del rapporto in questione, non ha avuto la possibilità di far valere le sue ragioni.
paragrafo 3
L'autorità non ha nemmeno assunto tutte le informazioni disponibili né ha proceduto, a mo' d'esempio, all'interrogatorio di tutti i membri dell'ufficio di cui trattasi, né al confronto delle parti interessate.
paragrafo 4
La convenuta ha del pari violato il diritto del ricorrente ad essere protetto contro le minacce di terzi, compresi tra questi i suoi colleghi. Quando il ricorrente è stato accusato di essersi appropriato della traduzione di un altro, l'autorità gerarchicamente superiore avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti necessari onde verificare se l'addebito fosse fondato e, in caso negativo, garantire che il ricorrente fosse riabilitato. Essa, viceversa, ha lasciato sussistere un dubbio che automaticamente ha influito sfavorevolmente sul ricorrente al momento in cui si è dovuto — come assume la convenuta — licenziare un membro del personale per motivi di organizzazione del servizio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Controreplica › Per quanto riguarda il rapporto giuridico tra la Banca ed il suo personale
paragrafo 1
La convenuta sostiene che l'argomentazione del ricorrente sul rapporto giuridico fra la Banca ed i suoi dipendenti non è pertinente: situazione statutaria o contrattuale, contratto di diritto pubblico o di diritto privato, resta il fatto che il rapporto col ricorrente era a tempo indeterminato e poteva venir disdetto.
paragrafo 2
Le considerazioni svolte nella controreplica vanno respinte per i seguenti motivi: il fatto che la Banca sia una persona giuridica di diritto pubblico sul piano della Comunità non significa affatto che tutti i contratti in cui essa è parte siano contratti di diritto pubblico (vedasi gli esempi pagg. 4 e 5).
paragrafo 3
Per quanto riguarda in particolare il personale della Banca, la convenuta si richiama alla nota 15 marzo 1960 (allegato 4 al controricorso) in cui il comitato di direzione chiariva la ragione con la quale esso proponeva un regime contrattuale per il complesso dei suoi dipendenti. In conformità a questi principi, il regolamento del personale prevede l'assunzione a mezzo di contratti di diritto privato (artt. 13, 15 e 16).
paragrafo 4
Il ricorrente deduce a torto dall'art. 29 del regolamento interno che il personale della Banca è soggetto ad un regime statutario. Qualora il consiglio d'amministrazione procedesse ad un emendamento del regolamento del personale, quest'ultimo non potrebbe applicarsi a contratti individuali in atto, salvo accettazione della controparte, giacché il regolamento del personale è parte integrante dei contratti individuali.
paragrafo 5
Comunque, il rapporto giuridico tra la Banca ed il suo personale è puramente e semplicemente di natura contrattuale ed è irrilevante in proposito che il datore di lavoro sia una persona di diritto pubblico il cui compito e la cui attività sono stabiliti dal diritto comunitario. Nei diritti degli Stati membri è del pari riconosciuto che i dipendenti di una pubblica amministrazione non devono necessariamente fruire di un regime statutario (esempi pag. 11).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › In diritto › Controricorso › In diritto › Controreplica › Per quanto riguarda i principi da applicarsi nella fattispecie
paragrafo 1
Trattandosi di contratti di diritto privato, le due parti hanno per contratto il diritto di porre termine al rapporto di lavoro, dando un congruo preavviso. La sola questione discutibile è quella del se l'esercizio del diritto non possa essere limitato dai principi giuridici generali comuni agli Stati membri (art. 44). La lettera stessa dell'art. 44, in cui compare di nuovo il termine «contratto individuale», mostra che i principi ivi contemplati sono quelli dei diritti del lavoro, vale a dire i principi che disciplinano atti giuridici del genere nei diritti nazionali. La menzionata nota 15 marzo 1960 conferma questa conclusione.
paragrafo 2
Dalla disamina della materia risulta che la maggior parte dei diritti degli Stati membri sembra riconoscere che il datore di lavoro non può procedere a licenziamenti abusivi. Secondo il diritto lussemburghese, il licenziamento è abusivo nell'ipotesi in cui «esso sia intervenuto per motivi illegittimi o costituisca un atto economicamente o socialmente anomalo». Il sindacato sulla liceità o allusività del licenziamento si effettua con l'ausilio dei motivi che l'hanno determinato. I giudici ne valutano la liceità esclusivamente ai fini del risarcimento dell'impiegato.
paragrafo 3
Tra i principi invocati dal ricorrente, il solo che possa ritrovarsi nel diritto privato è l'obbligo di motivare la decisione di licenziamento a richiesta dell'impiegato. Nella fattispecie tale obbligo è stato osservato.
paragrafo 4
La convenuta tiene inoltre ferme le tesi svolte nel controricorso, in ispecie la sua versione dei motivi del licenziamento.
paragrafo 5
Per quanto riguarda la domanda di produrre i rapporti relativi al ricorrente, la convenuta rinvia al fascicolo personale depositato presso la Corte di giustizia. Essa rileva che il sistema di valutazione del personale scelto dalla Banca non implica la trasmissione agli interessati, per la controfirma, delle note caratteristiche.
paragrafo 6
La domanda di esibizione dei rapporti relativi agli altri membri del servizio non può venir accolta. Tali rapporti non possono essere prodotti in una vertenza che non riguarda queste persone. Del resto, dei rapporti che non sono stati sottoposti, né trasmessi agli stessi interessati, non possono venir trasmessi a terzi.
paragrafo 7
La convenuta non solleva obiezioni quanto all'esibizione alla Corte del questionario compilato dal ricorrente; quelli degli altri membri del servizio, cionondimeno, restano strettamente segreti. Del resto, il rapporto compilato sulla base di questi questionari non ha esercitato alcuna influenza sulla decisione di licenziamento.
paragrafo 8
Per quanto riguarda l'autorità dei sigg. Thiebaut e Davison, la convenuta deduce che l'organizzazione interna degli uffici è disciplinata presso la Banca da regolamenti o altre disposizioni, ma questa or ganizzazione esiste ed è indispensabile. Il sig. Thiebaut è responsabile nei confronti della Banca dell'ufficio di cui egli è il superiore gerarchico.
paragrafo 9
La domanda di escussione dei testi va respinta, dato che problemi e questioni del genere non sono atti a costituire oggetto di prova testimoniale. Per di più, è poco opportuno disporre una prova testimoniale in cui i membri di un ufficio sarebbero invitati ad accusarsi reciprocamente e, se del caso, ad assumere posizione pro o contro un ex collega o un superiore gerarchico.
paragrafo 10
Del resto la convenuta contesta l'esattezza delle circostanze dedotte nella controreplica (pag. 17, sub 2.) nonché la pertinenza, in diritto, delle sue considerazioni.
paragrafo 11
In subordine, dato e non concesso che i principi invocati dal ricorrente valgano nella fattispecie, la convenuta fa presente che tutti gli obblighi erano stati adempiuti ed era stato osservato il principio del contradittorio. Minacce di terzi non sono mai sussistite e, in ogni caso, la convenuta non avrebbe accolto, senza scrupoloso controllo, eventuali addebiti mossi al ricorrente.
paragrafo 12
In ulteriore subordine, ammesso, che la Corte di giustizia dichiari illegittimo od illecito il licenziamento del ricorrente, la convenuta considera le conclusioni principali irricevibili (vedasi sotto «Ricevibilità») o comunque infondate.
paragrafo 13
Per quanto riguarda le conclusioni in subordine, la convenuta contesta la somma richiesta come non dovuta e comunque ecessiva.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 1o aprile 1976, le parti hanno svolto le loro deduzioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 maggio 1976.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ricorso 17 ottobre 1975, il ricorrente ha chiesto in primo luogo l'annullamento della decisione 29 luglio 1975 (pervenutagli il 30 dello stesso mese) con cui la Banca europea per gli investimenti poneva termine al suo contratto di lavoro con effetto dal 31 ottobre ed, in secondo luogo, la reintegrazione nelle sue funzioni.
punto 2
In subordine, egli chiede la condanna della convenuta al versamento, oltre alle indennità di cui all'art. 16 del regolamentò del personale della Banca, di una indennità compensativa di 3081020 franchi belgi per recesso abusivo dal contratto.
punto 3
Per quanto riguarda le questioni preliminari relative alla competenza della Corte ed alla ricevibilità della domanda principale, la prima sezione di questa Corte, cui era stata assegnata la causa, con ordinanza 19 febbraio 1976 l'ha rinviata alla Corte in seduta plenaria.
punto 4
Va quindi dapprima disaminata la competenza di questa Corte e poi la ricevibilità della domanda di annullamento.
SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte
punto 5
A termini dell'art. 179 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, «La Corte di giustizia è competente a pronunziarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».
punto 6
Trattasi quindi di accertare se la convenuta debba, ai fini dell'applicazione di detto articolo, venir considerata come facente parte della Comunità.
punto 7
Il titolo IV della terza parte del trattato, relativo alla politica della Comunità, è dedicato alla Banca europea per gli investimenti.
punto 8
L'art. 129 dispone che «È costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica».
punto 9
Gli statuti relativi alla Banca costituiscono l'oggetto di un protocollo allegato al trattato.
punto 10
A termini dell'art. 13, n. 7, di detto statuto «I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati…»
punto 11
Il protocollo sui privilegi ed immunità della Comunità economica europea, all'art. 21, disponeva che esso si applica anche alla Banca, ai membri dei suoi organi ed al suo personale.
punto 12
Detto protocollo è stato sostituito dal protocollo sui privilegi e immunità della Comunità europea il cui art. 22 è identico alla disposizione menzionata.
punto 13
Quindi il personale della Banca trovasi in una situazione giuridica speciale, identica a quella del personale delle istituzioni della Comunità.
punto 14
Si deve perciò concludere che coi termini «qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa» l'art. 179 non si limiti alle sole istituzioni della Comunità ed al loro personale, ma comprenda altresì la Banca in quanto organo comunitario istituito e munito di personalità giuridica in forza del trattato.
punto 15
Tale conclusione non viene invalidata dalla circostanza che l'art. 180 del trattato contiene una disposizione speciale relativa a talune controversie della Banca.
punto 16
Questa disposizione si limita a riconoscere al consiglio di amministrazione della Banca poteri analoghi a quelli riconosciuti dall'art. 169 alla Commissione ed a sottoporre le deliberazioni del consiglio dei governatori e quelle del consiglio d'amministrazione alla stessa competenza della Corte di giustizia di quella attribuita dall'art. 173 nei confronti degli atti del Consiglio e della Commissione.
punto 17
Questa natura integrativa dell'art. 180 conferma quindi la conclusione che, nel menzionare la Comunità, l'art. 179 del trattato non ne esclude la Banca.
punto 18
La Corte è perciò, in forza di detto articolo, competente a statuire su qualsiasi controversia tra la Banca ed i suoi dipendenti.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità delle conclusioni
punto 19
L'art. 13 del regolamento del personale della Banca recita: «I rapporti fra la Banca ed i membri del suo personale, in linea di principio, vanno disciplinati da contratti individuali in relazione col presente regolamento del personale. Il regolamento del personale è parte integrante di questi contratti».
punto 20
L'art. 15 dispone: «I contratti individuali tra la Banca ed i membri del suo personale si presentano sotto forma di lettere di assunzione. Il personale assunto dalla Banca controfirma la lettera di nomina ed una copia di detto regolamento del personale. La lettera di assunzione precisa la retribuzione, la durata del contratto e le altre condizioni dell'impiego».
punto 21
L'art. 16 precisa, nelle disposizioni pertinenti al nostro caso di specie, che «i contratti a tempo indeterminato possono venir disdetti da entrambe le parti con adeguato preavviso», mentre le condizioni e la durata del preavviso vengono disciplinate in via generale dagli articoli seguenti del regolamento.
punto 22
Il regime adottato relativamente ai rapporti tra la Banca ed i suoi dipendenti è quindi di natura contrattuale e di conseguenza basato sul principio che i contratti individuali stipulati tra la Banca e ciascuno dei suoi dipendenti sono il risultato di un accordo di volontà.
punto 23
Ne consegue che il contratto può essere disdetto da ciascuna delle parti alle condizioni stabilite tanto dal regolamento quanto dal contratto medesimo.
punto 24
In caso di disdetta non conforme a quanto stabilito dal contratto individuale o dal regolamento che si presume ne faccia parte integrante, si deve quindi condannare la parte che ha proceduto alla illegittima disdetta ad indennizzare l'altra parte del danno materiale e morale ingiustamente provocatole.
punto 25
Cionondimeno, pur se la continuità del contratto dipende prima di tutto dalla reciproca volontà delle parti, condizione fondamentale della sua esistenza, ciò non impedisce che tanto le norme del contratto quanto i principi generali del diritto del lavoro, cui fa riferimento l'articolo finale del regolamento del personale, impongano limiti a questa volontà delle parti.
punto 26
La disdetta data in violazione di tali limiti potrebbe essere nulla, e l'accertamento di detta nullità spetta al giudice competente, nel presente caso alla Corte di giustizia.
punto 27
In particolare, la disdetta del contratto che intervenisse sotto forma di «licenziamento per gravi motivi», sanzione contemplata dall'art. 38 del regolamento, potrebbe eventualmente essere annullato i nell'ipotesi in cui il giudice accertasse l'inesistenza di detti motivi.
punto 28
Avendo il ricorrente addotto che la disdetta del suo contratto costituisce un provvedimento disciplinare dissimulato, incompatibile con le disposizioni del regolamento del personale, spetta alla sezione competente di verificare se ciò risponda al vero.
punto 29
Stando così le cose, la domanda di annullamento della disdetta, intesa come una domanda di accertamento di nullità, non potrebbe quindi essere dichiarata irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito della causa
punto 30
La prima sezione ha rinviato la causa alla Corte in seduta plenaria affinché siano decise le due questioni qui sopra disaminate.
punto 31
Essendosi la Corte pronunciata su tali questioni, si deve quindi rinviare la causa alla prima sezione, per la disamina e la decisione nel merito.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 32
Le spese vanno riservate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
prima di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, statuisce:
1o La Corte è competente a statuire su qualsiasi controversia tra la Banca europea per gli investimenti ed i suoi dipendenti.
2o L'eccezione di irricevibilità è respinta.
3o La causa è rinviata alla prima sezione.
4o Le spese sono riservate.
Firme
Lecourt
Kutscher
O'Keeffe
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Sørensen
Mackenzie Stuart
Capotorti
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 giugno 1976.
Il cancellier
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt