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Sez. 5, Sentenza n. 5486 del 29/02/2008 (Rv. 602000 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento d'ufficio - Decadenza biennale ex art. 10 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Decorrenza - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Oggetto della prova.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602000-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la decadenza del comune dall'esercizio del potere impositivo - la quale può essere rilevata solo dal contribuente, su cui grava l'onere della relativa prova - si verifica, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, dopo il decorso di due anni "dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata". In caso, pertanto, di omessa dichiarazione, il "dies a quo" del termine biennale di decadenza va identificato nel momento del sorgere dell'obbligo della dichiarazione, il quale nasce, ai sensi dell'art. 8 del citato d.lgs. n.507 del 1993, appena "prima di iniziare la pubblicità", senza che possa essere invocato il disposto del comma quarto del medesimo art. 8 - secondo il quale, in ipotesi di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso "con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata", - atteso che la decorrenza cui detta norma si riferisce attiene unicamente alla misura del tributo che l'omittente è tenuto a versare. Ne deriva che un utile rilievo della decadenza implica per il contribuente la dimostrazione che la pubblicità sia stata intrapresa, in assenza di dichiarazione, oltre due anni prima della notifica dell'accertamento di ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)