Sez. 5, Sentenza n. 16214 del 09/07/2010 (Rv. 614093 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE | Autoliquidazione dell'imposta - Contestazione dei criteri da parte dell'Amministrazione - Termine biennale di decadenza ex art. 8 d.lgs. n. 507/1992 - Applicabilità - Esclusione - Termine ordinario di prescrizione - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema d'imposta sulla pubblicità, l'esercizio, da parte del Comune, del potere di contestazione dei criteri adottati dal contribuente in sede di autoliquidazione dell'imposta, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione e non al termine biennale di decadenza di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1992, posto che quest'ultima è una norma di stretta osservanza insuscettibile d'interpretazione analogica, applicabile esclusivamente con riferimento all'esercizio del potere d'accertamento e di rettifica dell'amministrazione (Nella fattispecie la contestazione aveva ad oggetto l'inesatta determinazione della superficie del messaggio pubblicitario cui applicare la maggiorazione d'imposta ai sensi dell'art. 12 u.c. d.lgs. n. 507 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)