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Sez. 3, Sentenza n. 2244 del 14/04/1981 (Rv. 412975 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE LA SENTENZA - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PERSONALMENTE ALLA CONTROPARTE, ANZICHE AL SUO PROCURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412975-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE LA SENTENZA - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PERSONALMENTE ALLA CONTROPARTE, ANZICHE AL SUO PROCURATORE - IRRILEVANZA.*

Il termine breve per impugnare decorre, nei confronti della parte che assume l'iniziativa della notificazione della sentenza, dalla relativa data, anche nel caso in cui la notificazione medesima venga effettuata personalmente alla controparte, anziche al suo procuratore, ovvero con formula esecutiva. (Conf 5823/79, mass n 402482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)