Sez. L, Sentenza n. 2957 del 11/05/1982 (Rv. 420861 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE - DECORRENZA PER IL SOLO NOTIFICANTE - RISERVA DI GRAVAME FATTA DA QUEST'ULTIMO ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE FATTA DALLA PARTE ANZICHÉ DAL DIFENSORE - ININFLUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE - DECORRENZA PER IL SOLO NOTIFICANTE - RISERVA DI GRAVAME FATTA DA QUEST'ULTIMO ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE FATTA DALLA PARTE ANZICHÉ DAL DIFENSORE - ININFLUENZA.*
Il termine breve per impugnare decorre nei confronti della parte che assume l'iniziativa della notificazione della sentenza anche quando la notificazione stessa venga effettuata personalmente alla controparte, anziché al suo difensore, e sia perciò inidonea a produrre analogo effetto nei riguardi di quest'ultima: tale effetto non è impedito né dalla riserva di gravame, che il notificante abbia contestualmente fatto, né dalla circostanza che la notificazione risulti compiuta ad istanza di parte, anziché del difensore, poiché anche la sola iniziativa della notifica della sentenza presuppone l'assistenza, se non proprio l'attività diretta, di un difensore. (Conf 5741/81, mass n 416444, sulla prima parte; (Conf 2244/81, mass n 412975, sulla prima parte; (Conf 620/81, mass n 411112 sulla prima parte; (Conf 1830/81, mass n 412519, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)